DIRETTIVA MACCHINE | Guida Commissione UE aggiornata 2017
La Commissione Europea ha pubblicato un nuovo draft (rev. 6 - inglese) della proposta di aggiornamento della Linea Guida all'applicazione della Direttiva macchine Ed. 2010. La Guida, secondo l'intenzione del MWG, dovrà diventare un “livi ...ng document”, da aggiornare su pareri rilevanti. Il testo della direttiva è presentato in tipo rosso corsivo in scatola - i commenti seguono in nero.
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DIRETTIVA MACCHINE | Guida Commissione UE aggiornata 2017_2°
Aggornata alla seconda edizione per il 2017 la Guida ufficiale della Commissione Europea (in inglese) alla c.d. "Direttiva Macchine". Lo scopo della guida è quello di fornire spiegazioni sui concetti e sui requisiti della direttiva 2006/42/CE ...g>al fine di garantire un'interpretazione e un'applicazione uniformi in tutta l'UE. La Guida fornisce anche informazioni su altre normative comunitarie correlate. È destinata a tutte le parti coinvolte nell'applicazione della Direttiva Macchine, compresi i costruttori di macchinari, gli importatori e i distributori, gli organismi notificati, gli standardizzatori, le agenzie di salute e sicurezza sul lavoro e le agenzie di protezione dei consumatori e funzionari delle amministrazioni nazionali competenti e autorità di sorveglianza del mercato.
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DIRETTIVA MACCHINE | Rapporto INAIL sorveglianza mercato
Pubblicato dall'INAIL l'8° Rapporto sull'attività di sorveglianza del mercato (ai sensi del Dlgs 17/2010) per i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione della c.d. "Direttiva Macchine". Il rapporto costituisce la sintesi dell&rsquo ...;attività di Sorveglianza del Mercato, riferita al 30 giugno 2015,
che l’Autorità di Sorveglianza del Mercato conduce con il supporto tecnico dell’INAIL.
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MARCATURA CE | Documentare la valutazione dei rischi
Estratto della ISO EN 12100 in cui viene riportata la sequenza per la valutazione del rischio (p.5 - 6) e la documentazione prevista per renderla chiara a consultabile agli utilizzatori e ai controllori. La documentazione deve dimostrar ...e la procedura che è stata seguita e i risultati che sono stati ottenuti. Ciò comprende, quando pertinente, la documentazione di: a) la macchina per la quale è stata effettuata la valutazione del rischio; b) tutte le assunzioni pertinenti che sono state fatte (carichi, resistenze, fattori di sicurezza, ecc.); c) i pericoli e le situazioni pericolose identificati e gli eventi pericolosi considerati nella valutazione del rischio; d) le informazioni sulle quali si è basata la valutazione del rischio; e) gli obiettivi di riduzione del rischio da raggiungere mediante misure di protezione; f) le misure di protezione implementate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre il rischio; g) i rischi residui associati alla macchina; h) il risultato della valutazione del rischio; i) tutti i moduli compilati durante la valutazione del rischio.
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