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LINEE GUIDA CIG IMPIANTI A GAS
Pubblicate sul portale del Comitato Italiano Gas (CIG) due nuove Linee guida: n.1 “Compilazione della dichiarazione di conformità e degli allegati tecnici obbligatori (ato) per impianti alimentati a gas combustibile” e n. 11 “Es ...ecuzione degli accertamenti documentali della sicurezza degli impianti di utenza a gas ai sensi della deliberazione 40/2014/R/gas”.
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AGGIORNATO QUADRO NORMATIVO ANTINCENDIO DEPOSITI GPL
Aggiornata dall'Ing. Mauro Malizia (VV.FF. Ascoli Piceno) il Quadro normativo delle RTV dei depositi di GPL con capacità complessiva non superiore a 13 m3. L'’installazione dei serbatoi GPL con capienza inferiore ai 13 mc può ... essere effettuata come "attività libera" ai sensi dell’art. 6 del DPR 380/2001 e quindi non sono necessari autorizzazioni amministrative. Sono invece applicabili precise disposizioni antincendio dettate dal D.M. 14 Maggio 2004 modificato dal D.M. 4 marzo 2014 e numerosi chiarimenti.
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NORME UNI | Nuove norme Impianti a Gas
La commissione tecnica CIG, Comitato Italiano Gas, ha pubblicato le norme nazionali sugli impianti a gas per uso domestico e similare alimentati da rete di distribuzione. Nello specifico UNI 7129-1:2015 Impianto Interno ...; UNI 7129-2:2015 Installazione degli apparecchi di utilizzazione, ventilazione, e aerazione dei locali di installazione; UNI 7129-3:2015 Sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione; UNI 7129-4:2015 Messa in servizio degli impianti/apparecchi; UNI 7129-5:2015 Sistemi per lo scarico delle condense. Si allegano inoltre due articoli di approfondimento da parte di "Expoclima" e "CNA Umbria"
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BAT | Prodotti chimici organici di grande volume
Rilasciato dalla Commissione Europea, tramite il JRC, il nuovo manuale sulle Migliori tecnologie disponibili (BAT) per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi (Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Production of La ...rge Volume Organic Chemicals). Il volume fa parte di una serie di documenti che presentano i risultati di uno scambio di informazioni tra gli Stati membri dell'UE, le industrie interessate, le organizzazioni non governative che promuovono protezione, e la Commissione, elaborare, riesaminare e, ove necessario, aggiornare i documenti di riferimento sulle BAT come richiesto dall'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (direttiva).
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