SCADENZE | Sorveglianza sanitaria in agricoltura
Segnaliamo che, con l’approssimarsi della stagione lavorativa in agricoltura, sono già attive le disposizioni del Decreto 6 marzo 2013 del Ministero del Lavoro, in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo. In particolare, le PMI operanti nel settore agricolo, limitatamente ai lavoratori stagionali che non superano oltre le 50 giornate lavorative, devono provvedere a far effettuare, ai suddetti lavoratori, la visita medica preventiva dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della ASL. La visita medica ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici, la propria attività di carattere stagionale. L’effettuazione e l’esito della visita medica deve risultare da apposita certificazione. Restano escluse, da tali semplificazioni, le imprese che effettuano lavorazioni che comportano esposizione a rischi specifici, in relazione ai quali deve essere garantita l’effettuazione della sorveglianza sanitaria.
SORVEGLIANZA SANITARIA | In GU modifiche Allegati 3A e 3B
È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n.184 8 agosto 2016 il Decreto 12 luglio 2016 del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro che riporta Modifiche relative ai contenuti degli Allegati 3A e 3B del Decreto legislativo 9 ...aprile 2008, n. 81 e alle modalità di trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori. Tre sono sostanzialmente le integrazioni più significative apportate dal decreto, tutte in vigore dal 9 agosto 2016, giorno successivo a quello della pubblicazione in GU:1) invio telematico solo attraverso la piattaforma ministeriale; 2) eliminata la firma del lavoratore; 3) allegato 3B sostituito integralmente dal nuovo che riporta alcune variazioni riguardanti il medico competente, le inidoneità e i rischi lavorativi.
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ARTICOLO SU CONOSCENZA E PREVENZIONE MALATTIE PROFESSIONALI
Pubblicato l'intervento all’incontro “In-ter-vi-stà-ti In-ter-vì-sta-ti” di Mara Bernardini e Paolo Galli (Regione Emilia-Romagna) e Barbara Alessandrini (Regione Friuli Venezia Giulia), intitolato "Malattie professionali...: indagare per prevenire o monitorare per conoscere?".
SCADENZE | Sorveglianza sanitaria in agricoltura
Segnaliamo che, con l’approssimarsi della stagione lavorativa in agricoltura, sono già attive le disposizioni del Decreto 6 marzo 2013 del Ministero del Lavoro, in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo. In particolare, ...le PMI operanti nel settore agricolo, limitatamente ai lavoratori stagionali che non superano oltre le 50 giornate lavorative, devono provvedere a far effettuare, ai suddetti lavoratori, la visita medica preventiva dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della ASL. La visita medica ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici, la propria attività di carattere stagionale. L’effettuazione e l’esito della visita medica deve risultare da apposita certificazione. Restano escluse, da tali semplificazioni, le imprese che effettuano lavorazioni che comportano esposizione a rischi specifici, in relazione ai quali deve essere garantita l’effettuazione della sorveglianza sanitaria.